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Allegato A
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Nell'allegato vengono riportate le specie di flora spontanea autoctona soggette a protezione rigorosa, per le quali è fatto divieto di raccolta, danneggiamento ed eradicazione. La raccolta, in quantitativi limitati e determinati, è consentita solo a fini scientifico-didattici. Sono comprese anche alcune specie di pteridofite.
(articolo 4, comma 1)
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Allegato B
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Nell'allegato vengono riportate le specie di flora spontanea autoctona la cui raccolta, in termini di quantità e modalità, è soggetta a regolamentazione. In generale è consentita, secondo l'Art. 5, comma 1, la raccolta di un quantitativo giornaliero massimo di sei assi fiorali, steli fioriferi o fronde a persona e per singola specie. Sono comprese anche alcune specie di pteridofite.
(articolo 5, comma 1)
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Allegato C
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Nell'allegato vengono riportate le specie di frutti di bosco la cui raccolta, in termini di quantità e modalità, è soggetta a regolamentazione e, in alcuni casi, subordinata a specifica autorizzazione personale. In generale, secondo l'Art. 5, comma 4, tale regolamentazione viene meno per i proprietari o per coloro che vantino diritto reale o personale di godimento del fondo su cui tali specie siano presenti.
(articolo 5, commi 2, 3 e 4)
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Allegato D
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Nell'allegato vengono riportate le specie di flora la cui raccolta per uso officinale è soggetta a regolamentazione e subordinata a specifica autorizzazione personale. In particolare viene regolamenta la raccolta ad uso famigliare, nonché quella ad uso commerciale.
(articolo 6, commi 1 e 3)
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Allegato E
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Nell'allegato vengono riportate le specie di flora spontanea autoctona per le quali la raccolta ad uso familiare, commestibile od officinale, non è soggetta a limitazioni, mentre l'eventuale raccolta ad uso commerciale è subordinata a specifica autorizzazione personale.
(articolo 7, comma 1)
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Allegato F
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Nell'allegato vengono riportate le specie vegetali alloctone o aliene, cioè non originarie del territorio valdostano, immesse in maniera accidentale o intenzionale. Tali specie possono essere oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.
(articolo 9, comma 2)
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